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UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ
UNITRE
UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ – APS
SEDE DI PECETTO TORINESE
REGOLAMENTO
Di attuazione dello Statuto predisposto dalla Rete associativa ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DELLE UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ – APS, approvato con decreto del Direttore
Generale del Terzo settore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 34/154 del 3 agosto
2023, ad uso delle associazioni di promozione sociale ad essa aderenti.
Art. 1 – Denominazione – Sede - Denominazione UNITRE, sigla, emblemi e marchio sono di proprietà dell’Associazione
Nazionale e come prescritti dallo Statuto o dal Regolamento Nazionale. - L’utilizzo in Sede Locale sia della sigla che del marchio ricade sotto la diretta responsabilità
del Consiglio Direttivo. - L’indicazione in Statuto della Sede locale è prescritta per Legge; la variazione di indirizzo
non costituisce motivo di modifica statutaria.
Art. 2 – Adesioni - Possono aderire all’associazione le persone fisiche che condividano le finalità sia dello
Statuto Nazionale che di quello locale e facciano espressa domanda di adesione. - Con l’iscrizione, accettata dalla Sede locale e annotata nel registro Associati locale e
nazionale, l’Associato diviene a tutti gli effetti Associato anche della Associazione
Nazionale delle Università della terza età – APS. - La quota annuale di associazione non è una quota di partecipazione ai corsi gestiti
dall’UNITRE, ma rappresenta la quota di adesione all’Associazione della Sede locale,
comprensiva della quota di adesione alla Associazione Nazionale Unitre. - Essa non è mai trasmissibile e non è rimborsabile in caso di perdita della qualifica di
Associato
Art. 3 – Associati - Si considerano Associati alla Sede Locale:
a. Associati fondatori: sono i firmatari dell’atto costitutivo dell’Associazione
b. Associati onorari: possono essere nominati sentito il parere del Consiglio Direttivo e
confermati in Assemblea. Non possono essere superiori a tre.
c. Associati docenti: che prestino la loro attività in modo gratuito e continuativo.
d. Tutti coloro, italiani e stranieri, che chiedano di aderire alla Associazione per
condividerne le attività. - Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione nazionale. Il
Consiglio Direttivo, nel determinare annualmente la quota associativa locale, può proporre
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l’esenzione o il pagamento in misura ridotta della quota locale per alcune categorie o
condizioni di Associati. - Tutti gli Associati hanno diritto all’elettorato attivo e passivo
- Tutti gli Associati hanno diritto di accesso ai libri sociali, facendone semplice richiesta
scritta al Presidente, che fisserà la modalità di consultazione, nel termine massimo di 20
giorni dalla richiesta.
Art. 4 – Perdita della qualifica di associato – Sanzioni - La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata dal
mancato versamento della quota associativa annuale o dalla perdita dei requisiti previsti
dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte. - Ciascun associato dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di
recedere e contestualmente restituire la tessera sociale; il recesso avrà effetto a partire dalla
data di delibera del Consiglio Direttivo medesimo. - Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui l’esclusione) il mancato
rispetto delle norme statutarie, regolamentari o delle deliberazioni o direttive
legittimamente assunte dagli organi preposti dell’Associazione o in generale l’assunzione
di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali
dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un
danno, di qualunque natura, anche morale, all’Associazione. - In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo
associato, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo scritto;
b) inefficacia temporanea e sospensione della tessera per un periodo di tempo
determinato non superiore ad un anno;
c) inefficacia e ritiro definitivo della tessera ed esclusione dall’Associazione. - Il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della
gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della
medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo dovrà prima contestare
per iscritto all’associato l’addebito così che egli abbia la possibilità di presentare, nei
successivi 30 giorni, allo stesso Consiglio Direttivo controdeduzioni e difese per un
riesame della propria posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito
personalmente. - All’esito del riesame (in caso di esito negativo di quest’ultimo) o, in mancanza di istanze di
riesame da parte dell’associato, al termine del periodo di 30 giorni di cui sopra, il
provvedimento disciplinare potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo. Di esso dovrà
essere data comunicazione scritta all’associato, il quale, entro 30 giorni dall’avvenuta
ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui
l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea, che, se non appositamente convocata, dovrà
pronunciarsi alla sua prima seduta utile. I provvedimenti sanzionatori non sono sospesi in
pendenza di ricorso. - Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro 6 mesi decorrenti dall’inizio
dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza dell’associato senza necessità di
alcuna formalità. - Gli associati receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota
associativa annuale versata. - Il recesso, l’esclusione, la decadenza dell’associato determinano automaticamente la
decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.
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Art. 5 – Assemblee degli Associati - La partecipazione alla Assemblea ordinaria o straordinaria è un diritto/dovere di tutti gli
Associati, ognuno con diritto a un voto. - È ammessa la partecipazione per delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione,
ad altro Associato. Ogni Associato può rappresentare sino a un massimo di tre Associati
(cinque Associati – nella Sedi con più di 500 Associati). - Le votazioni sono normalmente palesi; sono segrete quando riguardano persone e per
l’elezione degli Organi sociali. - Nella convocazione dell’assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere prevista
l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica con modalità che consentano la
verifica dell’identità dei votanti pur mantenendo il voto segreto, ove richiesto. - Per quanto riguarda le competenze dell’Assemblea e le modalità di convocazione si fa
riferimento all’art. 8 dello Statuto locale.
Art. 6 – Commissione elettorale - Contestualmente alla convocazione della Assemblea ordinaria per la elezione degli Organi
della Sede – o in caso di Assemblea straordinaria – viene costituita una commissione
elettorale formata da tre Membri, di cui uno con funzione di Presidente, scelti dal Consiglio
Direttivo fra gli Associati, con compiti di:
a. organizzare le norme di voto, in particolare, se previsto, quello per corrispondenza o
telematico;
b. controllare gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo;
c. raccogliere le candidature presentate alla Segreteria della Sede, almeno quindici giorni
prima della data fissata per le elezioni;
d. assistere alle operazioni di voto, in modo da assicurarne il regolare svolgimento;
e. verbalizzare le operazioni di consultazione che dovranno avvenire subito dopo la
chiusura dei seggi e proseguire fino al definitivo scrutinio delle schede e, quindi, alla
proclamazione degli eletti;
f. depositare il verbale per i provvedimenti conseguenti. - I membri della Commissione elettorale non possono essere candidati.
Art. 7 – Organi e cariche - Sono Organi della Sede locale:
a. L’Assemblea degli Associati
b. Il Consiglio Direttivo (componenti in numero dispari)
c. Il Presidente
d. L’Organo di controllo (facoltativo) –Vedi Art. 15 dello Statuto
e. L’Organo di revisione legale (eventuale) – Vedi Art. 16 dello Statuto
f. Il Collegio dei probiviri (eventuale) – Vedi Art. 17 dello Statuto - Sono Cariche della Sede locale:
a. Il/i Vice Presidente/i
b. Il Direttore dei corsi ed eventuale Vice
c. Il Segretario
d. Il Tesoriere
e. I Consiglieri in numero da 2 a 16
Art. 8 – Consiglio Direttivo - La nomina ha una durata triennale ed è rinnovabile per non più di 3.mandati consecutivi;
decade quando viene a mancare la condizione di Associato all’Unitre.
4 - Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato con ogni mezzo atto a garantirne la
ricezione con un preavviso di otto giorni. - Se il numero dei corsi da gestire lo giustifica, il Direttore dei Corsi può avvalersi della
collaborazione, oltre che di un Vice Direttore, anche di una Commissione Didattica formata
dai Docenti rappresentanti delle varie aree di insegnamento. - Al Consiglio Direttivo possono essere invitati, senza diritto di voto, gli Associati
particolarmente esperti sugli argomenti posti all’ordine del giorno. - Il Consiglio Direttivo nomina, su proposta del Presidente, il Coordinatore dell’Accademia di
Umanità.
Art. 9 – Accademia di Umanità - L’Accademia di Umanità, in linea con le finalità previste dallo Statuto, concorre a realizzare
le attività sociali, culturali, ricreative e assistenziali che integrano e ampliano l’azione
didattica della Sede locale. Il Coordinatore coordina i Gruppi di lavoro degli Associati che,
in spirito di puro volontariato, curano la biblioteca dell’Associazione e la partecipazione a
spettacoli teatrali e di musica, organizzano viaggi e momenti di intrattenimento, seguono
l’assistenza sociale, ecc.
Art. 10 – Gruppi di lavoro - Sono denominati “Gruppi di lavoro” le aggregazioni di Associati che, in spirito di puro
volontariato, si assumono il compito di proporre e realizzare le attività del proprio settore
(biblioteca, assistenza sociale, viaggi, partecipazione agli spettacoli, momenti di
intrattenimento, ecc.).
Tali gruppi costituiscono la parte operativa dell’Accademia di Umanità,
Art. 11 – Norme didattiche - I corsi ed i laboratori, per essere considerati tali, devono prevedere almeno sei lezioni anche
con Docenti diversi. - Per favorire una libera circolazione della cultura, non esistono piani di studio.
- Ogni Associato è libero di frequentare qualsiasi corso o laboratorio a propria scelta. Per
ragioni tecniche di organizzazione il Consiglio Direttivo può, su proposta del Direttore dei
Corsi, stabilire, per taluni corsi, un numero massimo o minimo di studenti. - Per i corsi e laboratori, il Consiglio Direttivo, può determinare una quota integrativa, di
partecipazione alle spese di gestione della specifica attività, richiesta oltre alla quota
Associativa locale.
Art. 12 – Docenti - La Sede locale per lo svolgimento delle proprie attività didattiche si avvale della
collaborazione di Docenti volontari che possono essere Associati, volontari o, in alcuni casi,
collaboratori esterni.
Art. 13 – Assistenti - Qualunque Associato della Sede può fare l’Assistente ad un corso.
La sua opera consiste nel registrare la presenza dei -partecipanti e nello svolgere quei
compiti di coordinamento tra studenti, docenti e Consiglio Direttivo per assicurare il
regolare svolgimento della lezione, soprattutto sotto l’aspetto organizzativo.
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Art. 14 – Autonomia delle Sedi locali - Il versamento della quota Associativa a una Sede locale dà diritto a frequentare i corsi e le
attività della Sede e non prevede la partecipazione alle attività di altre Sedi UNITRE. - Eventuali convenzioni stipulate fra Sedi limitrofe possono prevedere la reciprocità di
partecipazione degli Associati alle attività delle Sedi convenzionate, salvaguardando il
diritto di priorità, nell’iscrizione ai laboratori o corsi, dell’Associato della Sede.
